E’ possibile trasferire l’assicurazione da un’auto a un’altra?
All’acquisto di un nuovo veicolo ci si può trovare nella condizione in cui la polizza della vecchia auto non sia ancora scaduta. Uno dei vantaggi del mantenere la stessa polizza riguarda il mantenimento della classe di merito, senza dover ricominciare dal basso (cosa che normalmente è prevista per le nuove immatricolazioni). Il requisito per beneficiare di tale agevolazione è la dimostrazione di non essere più proprietari della vecchia autovettura: parliamo quindi dei casi di rottamazione o vendita.
La voltura dell’assicurazione auto: cosa significa?
Il trasferimento di polizza da un veicolo all’atro prende il nome di voltura, che in linguaggio giuridico assume il significato del cambiamento d’intestazione della proprietà di un bene o servizio (in questo caso assicurativo) per cui è prevista la registrazione.
Nel caso in cui, quindi, il proprietario della vecchia auto coincida con quello della nuova l’art. 171 del D. lgs. 209/2005 sancisce quest’opportunità.
Qual è la procedura e quali sono i documenti necessari per il trasferimento dell’assicurazione dell’auto?
La procedura per tale passaggio di assicurazione si sostanzia nella consegna ai propri assicuratori dei seguenti documenti:
- Certificato di assicurazione e relativo contrassegno
- Documento che certifichi di non essere più proprietari del vecchio veicolo
- Carta di circolazione del veicolo sul quale trasferire la polizza rca
Cambio di compagnia assicurativa
In rari casi gli acquirenti di nuovi veicoli scelgono di cambiare compagnia assicurativa. In quel caso, previa consegna della certificazione sulla dismissione della vecchia auto all’assicuratore con cui si era sottoscritta la polizza in precedenza, la vecchia compagnia rimborserà il premio non goduto.
Passaggio di polizza rca tra parenti
Nel caso particolare di passaggio di assicurazione a un “prossimo congiunto” la Legge Bersani del 2007 sulle liberalizzazioni, il cui obiettivo esplicito riguarda lo snellimento burocratico in diversi settori, offre l’opportunità di “ereditare” la classe di merito del proprio parente con un premio leggermente più alto.
I casi in cui è possibile usufruire di tale opportunità sono i seguenti:
- Appartenenza allo stesso Stato di famiglia: madre, padre, figlio/a, fratello e sorella possono assumere la classe di rischio meno onerosa della famiglia;
- Compravendita dell’auto da un parente appartenente al nucleo familiare;
Non è invece possibile usufruire di tale possibilità prevista dalla Legge Bersani nei casi in cui:
- Auto già assicurata, anche se per poco tempo;
- In assenza di un passaggio di proprietà, stipulando un nuovo contratto su una auto che già aveva uno;
- Quando l’attestato di rischio è più vecchio di 5 anni;
- Se i veicoli appartengono a tipologie differenti (es: auto / moto);
- Tale fattispecie è negata nel caso di auto aziendale, anche se i soci appartengono allo stesso nucleo familiare;
- È esclusa la possibilità di ereditare la classe di merito da un parente non appartenente allo stesso stato di famiglia.
Passaggio assicurazione tra veicoli dello stesso proprietario
Altro caso specifico riguarda il passaggio di assicurazione da un’auto all’altra dello stesso proprietario: anche in questo caso la Legge Bersani consente di godere dei benefici acquisti nel tempo con la vecchia polizza, semplicemente sospendendo l’assicurazione della vecchia auto trasferendola al nuovo veicolo.
Legge Bersani e assicurazione auto cointestata
Per le auto cointestate i benefici della Legge Bersani sono minori, rispetto alle fattispecie precedentemente analizzate. Prima di cointestare un’autovettura è utile ricordare che il premio sarà calcolato sulla base del contraente più a rischio: nel caso di un neopatentato, i cointestatari si troveranno quindi a pagare un premio molto elevato.
L’unico caso in cui tale istituto risulta conveniente è la cointestazione dell’assicurazione e del veicolo con un parente appartenente ad una classe di merito più alta poiché, nel caso di uscita dallo stato di famiglia, il beneficiario del premio inferiore conserverà questa titolarità anche per l’acquisto di polizze su altri veicoli.
Il requisito fondamentale di tale ipotesi è che il primo cointestatario (quello meno a rischio) rinunci alla sua classe di merito. Si deduce facilmente da questa spiegazione che sono davvero rari i casi di questo tipo, vista la sua convenienza esclusivamente per una delle due parti.