Sabato 31 marzo scade il termine ultimo per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola all’Inps. A ricordarlo è lo stesso istituto previdenziale con un comunicato reso pubblico il 26 marzo scorso in cui si precisa che non sono previste proroghe e che le domande presentate in data successiva alla scadenza di fine mese non saranno ritenute valide.
Il giorno ultimo per la presentazione delle stesse, infatti, cade di sabato, giorno considerato non festivo, e per tanto non subirà alcuno slittamento.
Come presentare la domanda di disoccupazione
L’Inps evidenzia che le domande devono essere presentate in una delle seguenti modalità:
- tramite i servizi telematici del portale web dell’Istituto, direttamente dal lavoratore agricolo interessato dotato di apposite credenziali d’accesso:
- Spid - Sistema Pubblico d’Identità Digitale di livello 2;
- Pin dispositivo;
- Cns - Carta Nazionale dei Servizi.
2. tramite gli enti di patronato;
3. attraverso il Contact Center multicanale (tel. 803164 da rete fissa o 06.164164 da rete
mobile).
Chi ha diritto alla disoccupazione
Gli aventi diritto alla presentazione della domanda di disoccupazione sono gli operai agricoli assunti con contratto a tempo determinato, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l’anno cui si riferisce la domanda. I richiedenti, inoltre, devono contare almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e possedere almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e l’anno precedente.
L’indennità spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano in parte durante l’anno, nonché ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno di riferimento entro il limite massimo di 365 giornate (tra giornate lavorate ed indennizzate). L’indennizzo è pari al 40% della retribuzione di riferimento.
Si ricorda che l’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica pagata dall’istituto di previdenza sociale in unica soluzione ed indennizza gli assicurati per i periodi di inattività nell’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda.