Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11/10/2016 del decreto attuativo del Ministero della Giustizia, l'assicurazione professionale obbligatoria per gli avvocati è divenuta realtà.
Assicurazione obbligatoria per gli avvocati dall’11 Ottobre 2017
Il decreto entrerà in vigore dopo 365 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi gli avvocati hanno tempo fino all'11 ottobre 2017 per mettersi in regola.
Ma l'ordine degli avvocati di Bologna lancia l'allarme sui possibili rincari...
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Il decreto attuativo
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale entra ufficialmente in vigore la legge per l'obbligo di polizza assicurativa per gli avvocati. Si tratta di una legge professionale (art.12, Legge n.247/2012) esistente dal 2012 che però, come stabilito dal CNF, non poteva essere applicata senza l'emanazione di un decreto attuativo che sancisse le nuove condizioni ed i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio dell'attività forense (G.U. n. 238 dell'11 novembre 2016). I parametri stabiliti, però, secondo l'ordine di Bologna sono troppo stringenti in quanto l'intervento normativo è stato troppo «organico e invasivo, e andrà a gravare fortemente sui costi di esercizio della professione forense, a differenza di quella di altri professionisti il cui obbligo assicurativo è genericamente imposto dall'art. 3, comma 5 lett. e) del dl n.138/2011 e dell'art. 5 del dprn.137/2012, che richiedono di stipulare solamente idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale».
Tutti gli avvocati (sia i singoli sia coloro che esercitano la professione in associazione o in società) dovranno in realtà stipulare non una ma due polizze assicurative obbligatorie: quella per la responsabilità civile professionale e quella contro gli infortuni.
Assicurazione sulla responsabilità civile professionale
L’articolo 1 del nuovo decreto stabilisce che gli avvocati dovranno avere un'assicurazione che copra "qualsiasi tipo di danno" che il professionista dovesse causare a clienti e terzi nello svolgimento dell'attività, inclusi danni patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei e colpe gravi. Anche l’operato dei collaboratori, dei praticanti e dei dipendenti deve rientrare nella polizza assicurativa che quindi coprirà i “fatti colposi e dolosi” causati anche da questi. Mentre non potranno essere considerati terzi i collaboratori e i familiari dell'assicurato.
Assicurazione contro gli infortuni
La seconda polizza assicurativa obbligatoria che ogni avvocato dovrà stipulare è quella contro gli infortuni (morte, invalidità permanente, invalidità temporanea e spese mediche) e deve tutelare gli avvocati e i loro collaboratori (sia dipendenti sia praticanti) dagli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale, a causa o in occasione di essa, devono essere inclusi nella copertura assicurativa anche gli infortuni derivanti dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell’attività professionale.
Che cosa rischia l'avvocato senza assicurazione?
Gli estremi della polizza assicurativa, e qualsiasi sua variazione successiva, devono essere comunicati al Consiglio dell'ordine, pena la sanzione dell’illecito. Gli avvocati sprovvisti di copertura assicurativa richiesta dalla legge saranno cancellati dall'albo professionale.
Massimali risarcibili dalla polizza assicurativa degli avvocati
Il decreto fissa varie fasce di rischio:
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Fascia A: attività individuale con fatturato relativo all'ultimo esercizio chiuso non superiore a € 30.000, per cui è previsto un massimale minimo di €350.000 per sinistro e per anno assicurativo
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Fascia B: attività individuale con fatturato concernente l'ultimo esercizio chiuso tra €30.000 e €70.000, per cui è stabilito un massimale minimo di €500.000 per sinistro e per anno assicurativo
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Fascia C: attività individuale con fatturato superiore a €70.000, per cui è necessario un massimale minimo pari a un milione di euro
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Fascia D: attività svolta in forma collettiva da un massimo di 10 professionisti e con un fatturato non superiore a €500.000, per cui nel decreto è stato fissato un massimale minimo di un milione di euro per sinistro e 2 milioni di euro per anno assicurativo
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Fascia E: attività svolta in forma collettiva da un massimo di 10 professionisti e con un fatturato superiore a €500.000, in questo caso il massimale minimo fissato è di 2 milioni di euro per sinistro e 4 milioni di euro per anno assicurativo
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Fascia F: attività svolta in forma collettiva da più di 10 avvocati con un massimale minimo di 5 milioni di euro per sinistro con il limite di 10 milioni di euro per anno assicurativo.
Invece per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni, le somme minime assicurate devono essere di 100 mila euro in caso di decesso, 100 mila euro in caso d'invalidità permanente e €50 per la diaria quotidiana in caso di inabilità temporanea.
Come trovare la migliore polizza assicurativa per avvocati
Viste le condizioni essenziali e i massimali minimi delle assicurazioni che i legali dovranno stipulare, il rischio di un forte aumento dei costi per la professione forense è molto alto. Per questo è utile e importante affidarsi ad IGB, esperti qualificati del settore in grado di trovare la migliore soluzione personalizzata in grado di rispondere alle specifiche esigenze del proprio studio con il vantaggio della retroattività e del scelta del massimale.
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